Ordinanza n. 177 del 1989

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ORDINANZA N.177

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legge 25 settembre 1987, n. 393 (Norme in materia di locazione di immobili ad uso non abitativo, nonché di cessione e di assegnazione di alloggi di edilizia agevolata-convenzionata), convertito in legge 25 novembre 1987, n. 478, promosso con ordinanza emessa il 24 marzo 1988 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra FIMI s.p.a. e La Sintesi s.r.l. iscritta al n. 791 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice relatore Luigi Mengoni.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento instaurato dalla s.p.a. FIMI, quale procuratrice speciale dell'Accademia Nazionale delle Scienze, locatrice di un immobile ad uso non abitativo, contro la s.r.l. La Sintesi, conduttrice con contratto di locazione cessato il 31 agosto 1983, per ottenere il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1591 cod. civ. per il periodo di occupazione dell'immobile successivo a tale data, il Tribunale di Roma, con ordinanza del 14 aprile 1988, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legge 25 settembre 1987, n. 393, convertito in legge 25 novembre 1987, n. 478, in quanto esclude il diritto del locatore a pretendere un'indennità commisurata al canone di mercato per il periodo di occupazione dell'immobile intercorrente tra la data di scadenza del regime transitorio e la data fissata giudizialmente per il rilascio ovvero la data di stipulazione del nuovo contratto;

che nel giudizio davanti alla Corte é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per una dichiarazione di inammissibilità o, in ipotesi, di manifesta infondatezza.

Considerato che, in riferimento agli stessi parametri e con i medesimi argomenti, la questione é già stata sottoposta dal Tribunale di Roma a questa Corte, che l'ha giudicata non fondata con la sentenza n. 22 del 1989.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legge 25 settembre 1987, n. 393, convertito in legge 25 novembre 1987, n. 478 (Norme in materia di locazioni di immobili ad uso non abitativo, nonché di cessione e di assegnazione di alloggi di edilizia agevolata- convenzionata), sollevata dal Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/03/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI.

 

Depositata in cancelleria il 29/03/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Luigi MENGONI, REDATTORE